Art. 12.
       Modalita' di presentazione delle domande di iscrizione
     nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato
 
   1. Per l'iscrizione nel registro regionale delle Organizzazioni di
volontariato  i  legali  rappresentanti delle organizzazioni operanti
nel territorio regionale ed aventi i  requisiti  di  cui  all'art.  3
della  legge  266/1991  e  all'art.  3 della legge regionale 15/1992,
devono  presentare  formale  istanza  al  Presidente   della   Giunta
regionale.
   2.  L'istanza  deve indicare espressamente il settore del registro
regionale nel quale l'Organizzazione intende essere iscritta in  base
alla  prevalenza  della  attivita' svolta e deve essere corredata, in
duplice copia, della  documentazione  espressamente  individuata  dal
comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 15/1992.
   3.  Nell'atto  costitutivo  e  nello  statuto, redatti nella forma
dell'atto pubblico o dell'atto  privato  autenticato,  devono  essere
esplicitamente  previste  le  caratteristiche  peculiari  individuate
dall'art. 3, comma 3, della legge 266/1991.