Art. 12. Modalita' di presentazione delle domande di iscrizione nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato 1. Per l'iscrizione nel registro regionale delle Organizzazioni di volontariato i legali rappresentanti delle organizzazioni operanti nel territorio regionale ed aventi i requisiti di cui all'art. 3 della legge 266/1991 e all'art. 3 della legge regionale 15/1992, devono presentare formale istanza al Presidente della Giunta regionale. 2. L'istanza deve indicare espressamente il settore del registro regionale nel quale l'Organizzazione intende essere iscritta in base alla prevalenza della attivita' svolta e deve essere corredata, in duplice copia, della documentazione espressamente individuata dal comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 15/1992. 3. Nell'atto costitutivo e nello statuto, redatti nella forma dell'atto pubblico o dell'atto privato autenticato, devono essere esplicitamente previste le caratteristiche peculiari individuate dall'art. 3, comma 3, della legge 266/1991.