Art. 13. Procedimento istruttorio 1. La domanda di iscrizione al registro o di modifica viene inoltrata all'Osservatorio che comunica agli interessati l'avvio del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della legge regionale 6 giugno 1991, n. 8, ed esamina l'esistenza dei requisiti di legge necessari per procedere alla iscrizione medesima. 2. Successivamente, a cura dell'Osservatorio stesso, la documentazione pervenuta dagli interessati viene trasmessa al servizio competente in materia il quale provvede agli eventuali ulteriori atti istruttori ad esso demandati dall'Osservatorio e all'elaborazione del decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente. 3. Il servizio competente per materia, ricevuto il decreto esecutivo di iscrizione al registro o di modifica, ne trasmette copia all'Osservatorio il quale provvede ad aggiornare il registro regionale. 4. La comunicazione dell'avvenuta iscrizione al registro o di modifica alle organizzazioni interessate, corredata di copia autentica del decreto, viene rilasciata dall'Osservatorio.