Art. 13.
                      Procedimento istruttorio
 
   1.  La  domanda  di  iscrizione  al  registro  o di modifica viene
inoltrata all'Osservatorio che comunica agli interessati l'avvio  del
procedimento,  ai  sensi  della  legge  7 agosto 1990, n. 241 e della
legge regionale 6 giugno 1991,  n.  8,  ed  esamina  l'esistenza  dei
requisiti di legge necessari per procedere alla iscrizione medesima.
   2.   Successivamente,   a   cura   dell'Osservatorio   stesso,  la
documentazione  pervenuta  dagli  interessati  viene   trasmessa   al
servizio  competente  in  materia  il  quale  provvede agli eventuali
ulteriori atti  istruttori  ad  esso  demandati  dall'Osservatorio  e
all'elaborazione  del  decreto del Presidente della Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore competente.
   3.  Il  servizio  competente  per  materia,  ricevuto  il  decreto
esecutivo di iscrizione al registro o di modifica, ne trasmette copia
all'Osservatorio   il   quale  provvede  ad  aggiornare  il  registro
regionale.
   4. La comunicazione dell'avvenuta  iscrizione  al  registro  o  di
modifica   alle   organizzazioni   interessate,  corredata  di  copia
autentica del decreto, viene rilasciata dall'Osservatorio.