Art. 14.
       Modalita' di aggiornamento e cancellazione dal registro
 
   1. L'aggiornamento del registro regionale delle organizzazioni  di
volontariato  di  competenza del Presidente della Giunta regionale su
proposta  dell'Assessore  competente  previa  istruttoria  da   parte
dell'Osservatorio,  puo'  essere  richiesto dagli interessati in ogni
momento e ad esso si applicano in  quanto  compatibili  le  procedure
dell'art. 13.
   2.  La  cancellazione  puo'  avvenire  su  domanda,  in  qualsiasi
momento, o d'ufficio, qualora siano venuti meno i requisiti di legge.
Essa opera dal momento  in  cui  diventa  esecutivo  il  decreto  del
Presidente della Giunta regionale di cancellazione.