Art. 14. Modalita' di aggiornamento e cancellazione dal registro 1. L'aggiornamento del registro regionale delle organizzazioni di volontariato di competenza del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente previa istruttoria da parte dell'Osservatorio, puo' essere richiesto dagli interessati in ogni momento e ad esso si applicano in quanto compatibili le procedure dell'art. 13. 2. La cancellazione puo' avvenire su domanda, in qualsiasi momento, o d'ufficio, qualora siano venuti meno i requisiti di legge. Essa opera dal momento in cui diventa esecutivo il decreto del Presidente della Giunta regionale di cancellazione.