Art. 15.
                          Norma transitoria
 
   1.  L'Osservatorio  provvede  ogni  tre  anni  al censimento delle
organizzazioni di volontariato.
   2. In sede di prima attuazione del regolamento il Presidente della
Giunta  regionale  provvede  alla  convocazione   della   commissione
consultiva di cui all'art. 9.