Art. 2.
                   Composizione dell'Osservatorio
 
   1. L'Osservatorio e' un organo collegiale composto:
     a) dal Presidente della Giunta regionale che  lo  convoca  e  lo
presiede  o,  in  caso  di  assenza o di impedimento, da un assessore
delegato;
     b) da due assessori regionali;
     c)  dal  Presidente  della  commissione  consultiva  e  da   due
componenti della commissione medesima eletti nel suo seno.
   2. Partecipano con voto consultivo:
     a) due esperti in materie giuridico-economiche;
     b)  due  esperti in materie concernenti i settori piu' rilevanti
del volontariato;
     c) il dirigente del  Servizio  Programmazione  e  Partecipazioni
regionali;
     d) il dirigente del Servizio affari istituzionali e legislativi.
   3.  Gli esperti di cui alle lettere a) e b) del secondo comma sono
designati dal Presidente della Giunta  regionale,  scegliendo  tra  i
nominativi  segnalati  dalle  organizzazioni  di  volontariato, entro
trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
   4. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla unita' operativa di
cui all'art. 8.
   5. L'Osservatorio e' nominato con  decreto  del  Presidente  della
Giunta regionale.