Art. 2. Composizione dell'Osservatorio 1. L'Osservatorio e' un organo collegiale composto: a) dal Presidente della Giunta regionale che lo convoca e lo presiede o, in caso di assenza o di impedimento, da un assessore delegato; b) da due assessori regionali; c) dal Presidente della commissione consultiva e da due componenti della commissione medesima eletti nel suo seno. 2. Partecipano con voto consultivo: a) due esperti in materie giuridico-economiche; b) due esperti in materie concernenti i settori piu' rilevanti del volontariato; c) il dirigente del Servizio Programmazione e Partecipazioni regionali; d) il dirigente del Servizio affari istituzionali e legislativi. 3. Gli esperti di cui alle lettere a) e b) del secondo comma sono designati dal Presidente della Giunta regionale, scegliendo tra i nominativi segnalati dalle organizzazioni di volontariato, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. 4. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla unita' operativa di cui all'art. 8. 5. L'Osservatorio e' nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.