Art. 3.
             Tenuta del registro regionale e censimento
                delle organizzazioni di volontariato
 
   1.  L'Osservatorio  provvede  alla  tenuta  del registro regionale
delle  organizzazioni  di  volontariato,  ne   cura   le   necessarie
variazioni,  propone  eventuali  individuazioni  di  nuovi settori di
iscrizione o articolazioni diverse degli stessi, attua il  censimento
delle organizzazioni.