Art. 4.
                 Formulazione di proposte operative
        e di progetti sperimentali in materia di volontariato
 
   1.  L'Osservatorio,  tenuto  conto  delle  problematiche segnalate
dalle organizzazioni o  da  singoli  soggetti  operanti  nei  diversi
settori  di attivita' di volontariato e delle indicazioni dei servizi
regionali interessati:
     a) elabora, ai sensi della lettera b) dell'art.  7  della  legge
regionale  28  maggio  1992,  n. 15, proposte operative da sottoporre
alla  approvazione  della  Giunta  regionale,  favorendo   anche   il
coordinamento delle iniziative di volontariato simili o connesse;
     b)  definisce,  ai  fini dell'approvazione da parte della Giunta
regionale, i progetti sperimentali previsti all'art. 10  della  legge
regionale 15/92 per promuovere l'applicazione di avanzate metodologie
di intervento anche in collaborazione con gli enti locali ed i centri
di servizi di cui all'art. 15 della legge 17 agosto 1991, n. 266.