Art. 4. Formulazione di proposte operative e di progetti sperimentali in materia di volontariato 1. L'Osservatorio, tenuto conto delle problematiche segnalate dalle organizzazioni o da singoli soggetti operanti nei diversi settori di attivita' di volontariato e delle indicazioni dei servizi regionali interessati: a) elabora, ai sensi della lettera b) dell'art. 7 della legge regionale 28 maggio 1992, n. 15, proposte operative da sottoporre alla approvazione della Giunta regionale, favorendo anche il coordinamento delle iniziative di volontariato simili o connesse; b) definisce, ai fini dell'approvazione da parte della Giunta regionale, i progetti sperimentali previsti all'art. 10 della legge regionale 15/92 per promuovere l'applicazione di avanzate metodologie di intervento anche in collaborazione con gli enti locali ed i centri di servizi di cui all'art. 15 della legge 17 agosto 1991, n. 266.