Art. 7.
                   Funzionamento dell'Osservatorio
 
   1.  L'Osservatorio  si  riunisce,  su  convocazione del Presidente
della Giunta regionale, con cadenza  mensile  ed  ogni  qualvolta  ne
viene fatta richiesta da un terzo dei suoi componenti.
   2.  Le  riunioni  sono  valide  con  la  presenza  della meta' dei
componenti e  le  deliberazioni  sono  approvate  a  maggioranza  dei
presenti. Delle riunioni viene redatto apposito verbale.
   3.  Qualora  la specificita' dell'argomento oggetto di discussione
lo consenta, la riunione plenaria dell'Osservatorio puo' delegare  ad
un  gruppo  ristretto  l'esame di specifici argomenti; in tal caso si
applicano, ai fini della approvazione delle deliberazioni, gli stessi
criteri individuati per le riunioni plenarie.