Art. 7. Funzionamento dell'Osservatorio 1. L'Osservatorio si riunisce, su convocazione del Presidente della Giunta regionale, con cadenza mensile ed ogni qualvolta ne viene fatta richiesta da un terzo dei suoi componenti. 2. Le riunioni sono valide con la presenza della meta' dei componenti e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. Delle riunioni viene redatto apposito verbale. 3. Qualora la specificita' dell'argomento oggetto di discussione lo consenta, la riunione plenaria dell'Osservatorio puo' delegare ad un gruppo ristretto l'esame di specifici argomenti; in tal caso si applicano, ai fini della approvazione delle deliberazioni, gli stessi criteri individuati per le riunioni plenarie.