Art. 9. Composizione della Commissione consultiva 1. La Commissione consultiva del volontariato dura in carica tre anni ed e' composta da: a) un rappresentante rispettivamente per i settori culturale, sportivo-ricreativo, della protezione civile, educativo ed ambientale e delle associazioni raggruppanti il settore "altri" del volontariato; b) due rappresentanti per il settore della sicurezza sociale; c) tre rappresentanti per il settore sanitario; d) due esperti componenti l'Osservatorio in materie giuridico- economiche; e) due esperti componenti l'Osservatorio in materie concernenti i settori piu' rilevanti del volontariato. 2. Il Dirigente del servizio programmazione e partecipazioni regionali o un suo delegato ed il dirigente del servizio affari istituzionali e legislativi o un suo delegato partecipano alle riunioni della Commissione consultiva con voto consultivo. 3. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla unita' operativa di cui all'art. 8. 4. La Commissione consultiva e' presieduta dal Presidente, che e' eletto a maggioranza fra i componenti.