Art. 9.
              Composizione della Commissione consultiva
 
   1.  La  Commissione consultiva del volontariato dura in carica tre
anni ed e' composta da:
     a) un rappresentante rispettivamente per  i  settori  culturale,
sportivo-ricreativo, della protezione civile, educativo ed ambientale
e   delle   associazioni   raggruppanti   il   settore   "altri"  del
volontariato;
     b) due rappresentanti per il settore della sicurezza sociale;
     c) tre rappresentanti per il settore sanitario;
     d) due esperti componenti l'Osservatorio in  materie  giuridico-
economiche;
     e)  due esperti componenti l'Osservatorio in materie concernenti
i settori piu' rilevanti del volontariato.
   2. Il  Dirigente  del  servizio  programmazione  e  partecipazioni
regionali  o  un  suo  delegato  ed  il dirigente del servizio affari
istituzionali e  legislativi  o  un  suo  delegato  partecipano  alle
riunioni della Commissione consultiva con voto consultivo.
   3. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla unita' operativa di
cui all'art. 8.
   4.  La Commissione consultiva e' presieduta dal Presidente, che e'
eletto a maggioranza fra i componenti.