Art. 3. Tesserino per l'esercizio venatorio 1. Per l'annata venatoria 1993/1994 e' adottato il modello del tesserino per l'esercizio venatorio predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di cui alla annata venatoria 1992/1993. 2. Ad ogni cacciatore puo' essere rilasciato un solo duplicato del tesserino di cui al comma 1. 3. Il tesserino della annata venatoria 1993/1994 deve essere riconsegnato entro il 30 aprile 1994 alle province competenti per territorio, le quali possono delegare all'operazione le associazioni venatorie riconosciute, che rilasciano apposita ricevuta. 4. Il rilascio del tesserino relativo alla annata venatoria 1994/1995 e' condizionato dalla riconsegna del tesserino dell'annata 1993/1994 da parte del titolare. 5. Ogni cacciatore, subito dopo ogni abbattimento, deve indicare negli appositi spazi del tesserino venatorio le specie e il numero di capi abbattuti. Per le specie migratorie il totale dei capi per ogni singola spe- cie dovra' essere indicato al termine di ogni singola giornata di caccia prima di lasciare la postazione.