Art. 3.
                 Tesserino per l'esercizio venatorio
 
   1.  Per  l'annata  venatoria  1993/1994 e' adottato il modello del
tesserino  per  l'esercizio  venatorio  predisposto   dal   Ministero
dell'agricoltura  e  delle  foreste  e  di  cui alla annata venatoria
1992/1993.
   2. Ad ogni cacciatore puo' essere rilasciato un solo duplicato del
tesserino di cui al comma 1.
   3. Il tesserino  della  annata  venatoria  1993/1994  deve  essere
riconsegnato  entro  il  30  aprile 1994 alle province competenti per
territorio, le quali possono delegare all'operazione le  associazioni
venatorie riconosciute, che rilasciano apposita ricevuta.
   4.  Il  rilascio  del  tesserino  relativo  alla  annata venatoria
1994/1995 e' condizionato dalla riconsegna del tesserino  dell'annata
1993/1994 da parte del titolare.
   5.  Ogni  cacciatore, subito dopo ogni abbattimento, deve indicare
negli appositi spazi del tesserino venatorio le specie e il numero di
capi abbattuti.
   Per le specie migratorie il totale dei capi per ogni singola  spe-
cie  dovra'  essere  indicato  al termine di ogni singola giornata di
caccia prima di lasciare la postazione.