Art. 4.
 
   1. La lettera h) del primo comma dell'art. 4 della legge regionale
25 gennaio 1993, n. 5 e' cosi' sostituita: " h) e' vietato sparare  a
distanza  inferiore  a  metri  50,  limitatamente  al  solo tracciato
dell'Alta Via dei  Monti  Liguri,  escluse  le  vie  di  accesso.  E'
consentito  l'attraversamento con il fucile carico ed in posizione di
sicurezza".
  2. Dopo il secondo comma  dell'art.  6  della  legge  regionale  25
gennaio  1993,  n.  5  e'  aggiunto  il  seguente  comma: "2- bis. La
vigilanza e' altresi' affidata  ai  soggetti  indicati  dall'art.  27
della legge 11 febbraio 1992, n. 157".