Art. 4. 1. La lettera h) del primo comma dell'art. 4 della legge regionale 25 gennaio 1993, n. 5 e' cosi' sostituita: " h) e' vietato sparare a distanza inferiore a metri 50, limitatamente al solo tracciato dell'Alta Via dei Monti Liguri, escluse le vie di accesso. E' consentito l'attraversamento con il fucile carico ed in posizione di sicurezza". 2. Dopo il secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 25 gennaio 1993, n. 5 e' aggiunto il seguente comma: "2- bis. La vigilanza e' altresi' affidata ai soggetti indicati dall'art. 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157".