Art. 7.
                           S a n z i o n i
 
   1.  Il contravventore alle norme contenute nella presente legge e'
soggetto alle sanzioni previste dagli articoli 30 e 31 della legge 11
febbraio 1992,  n.  157  nonche'  alle  sanzioni  aggiuntive  di  cui
all'art. 5 della legge regionale 18 dicembre 1992, n. 39.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
Ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
    Genova, 16 agosto 1993
 
                               FERRERO