Art. 7. S a n z i o n i 1. Il contravventore alle norme contenute nella presente legge e' soggetto alle sanzioni previste dagli articoli 30 e 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 nonche' alle sanzioni aggiuntive di cui all'art. 5 della legge regionale 18 dicembre 1992, n. 39. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 16 agosto 1993 FERRERO