Art. 3.
 
   In relazione alle esigenze di ristrutturazione, riqualificazione e
riorganizzazione  funzionale  della rete ospedaliera della Basilicata
nonche'  per  la  costituzione  delle  aree  funzionali  omogenee  e'
approvato il programma di cui all'allegato A.
   Per  ciascun  ospedale  e'  indicato  il  numero  dei posti-letto,
aggregati per aree funzionali, con presenza obbligatoria di day  Hos-
pital  nonche' di posti-letto per la riabilitazione e la lungodegenza
post-acuzie  oltre   che   per   l'attivita'   libero   professionale
intramuraria.
   Fermo  restando  il  limite  complessivo dei posti-letto fissato a
livello regionale in applicazione  dell'art.  4,  terzo  comma  della
legge  n.  412/91 la Giunta Regionale potra' autorizzare, a richiesta
della Unita' Saniraria Locale competente, l'aumento  dei  posti-letto
per  singoli  ospedali  che  superino  complessivamente  il  tasso di
occupazione del 90% fino al raggiungimento del numero dei  postiletto
fissato  per ciascun ospedale come obbiettivo programmatico dal piano
sanitario triennale approvato con legge regionale n. 14/90.
   Gli  ospedali  attualmente  non  in  possesso  dei  requisiti   di
funzionalita'  di  cui  all'art.  4 terzo comma della legge n. 412/91
sono mantenuti in servizio, in via  temporanea  e  sperimentale,  con
obbligo  di riqualificazione funzionale finalizzato al contenimento e
progressiva riduzione della forte emigrazione sanitaria regionale.
   Gli  indici  di  funzionalita'  degli  ospedali  di  cui  al comma
precedente saranno sottoposti a verifica alla fine del 1993.
   In mancanza di un apprezzabile miglioramento anche con riferimento
alla riduzione del tasso di emigrazione sanitaria nell'area  servita,
si  procedera'  ad  operare  le  trasformazioni  di destinazioni, gli
accorpamenti  e  le  disattivazioni  necessarie  per  conseguire   il
raggiungimento dei parametri prescritti.
   Modifiche  alla  organizzazione  ospedaliera  anche in deroga alle
indicazioni del Piano Sanitario  Regionale  approvato  con  la  legge
regionale   n.  14/90,  potranno  essere  autorizzate  per  la  prima
attuazione del sistema di  emergenza  sanitario  nel  rispetto  della
disciplina  contenuta  nel decreto del Presidente della Repubblica 27
marzo 1992 "Atto di indirizzo e coordinamento  alle  Regioni  per  la
determinazione dei livelli di assistenza sanitario di emergenza".
   Le  modifiche  saranno disposte dalla Giunta Regionale d'ufficio o
su richiesta delle Unita' Sanitarie Locali e non potranno  comportare
l'aumento  complessivo dei posti-letto assegnati ai singoli ospedali,
fatto salvo quanto stabilito al precedente terzo comma.