Art. 3. In relazione alle esigenze di ristrutturazione, riqualificazione e riorganizzazione funzionale della rete ospedaliera della Basilicata nonche' per la costituzione delle aree funzionali omogenee e' approvato il programma di cui all'allegato A. Per ciascun ospedale e' indicato il numero dei posti-letto, aggregati per aree funzionali, con presenza obbligatoria di day Hos- pital nonche' di posti-letto per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie oltre che per l'attivita' libero professionale intramuraria. Fermo restando il limite complessivo dei posti-letto fissato a livello regionale in applicazione dell'art. 4, terzo comma della legge n. 412/91 la Giunta Regionale potra' autorizzare, a richiesta della Unita' Saniraria Locale competente, l'aumento dei posti-letto per singoli ospedali che superino complessivamente il tasso di occupazione del 90% fino al raggiungimento del numero dei postiletto fissato per ciascun ospedale come obbiettivo programmatico dal piano sanitario triennale approvato con legge regionale n. 14/90. Gli ospedali attualmente non in possesso dei requisiti di funzionalita' di cui all'art. 4 terzo comma della legge n. 412/91 sono mantenuti in servizio, in via temporanea e sperimentale, con obbligo di riqualificazione funzionale finalizzato al contenimento e progressiva riduzione della forte emigrazione sanitaria regionale. Gli indici di funzionalita' degli ospedali di cui al comma precedente saranno sottoposti a verifica alla fine del 1993. In mancanza di un apprezzabile miglioramento anche con riferimento alla riduzione del tasso di emigrazione sanitaria nell'area servita, si procedera' ad operare le trasformazioni di destinazioni, gli accorpamenti e le disattivazioni necessarie per conseguire il raggiungimento dei parametri prescritti. Modifiche alla organizzazione ospedaliera anche in deroga alle indicazioni del Piano Sanitario Regionale approvato con la legge regionale n. 14/90, potranno essere autorizzate per la prima attuazione del sistema di emergenza sanitario nel rispetto della disciplina contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 "Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitario di emergenza". Le modifiche saranno disposte dalla Giunta Regionale d'ufficio o su richiesta delle Unita' Sanitarie Locali e non potranno comportare l'aumento complessivo dei posti-letto assegnati ai singoli ospedali, fatto salvo quanto stabilito al precedente terzo comma.