Art. 5.
 
   Al fine di contrastare piu' efficacemente l'emigrazione  sanitaria
la  Giunta Regionale puo' autorizzare, senza aumento di posti-letto e
nell'ambito della  flessibile  utilizzazione  dei  posti-letto  della
relativa   area   funzionale   omogenea,   consulenze  per  attivita'
specialistiche  diverse  da  quelle  gia'   assegnate   all'ospedale,
privilegiando,    quando   possibile   i   rapporti   di   consulenza
infraregionale.
   A  tal fine le Unita' Sanitarie Locali potranno formulare apposita
proposta sulla  base  di  un  programma  che  tenga  conto  dei  dati
epidemiologici del bacino di utenza.
   Con  le  modalita'  di  cui  ai  precedenti  commi potranno essere
autorizzate anche consulenze per  le  attivita'  specialistiche  gia'
previste per ciascun ospedale dal Piano Sanitario Regionale approvato
dalla   legge   regionale  n.  14/90,  nelle  more  della  definitiva
attivazione delle singole specialita' e della copertura dell'organico
previsto.