Art. 5. Al fine di contrastare piu' efficacemente l'emigrazione sanitaria la Giunta Regionale puo' autorizzare, senza aumento di posti-letto e nell'ambito della flessibile utilizzazione dei posti-letto della relativa area funzionale omogenea, consulenze per attivita' specialistiche diverse da quelle gia' assegnate all'ospedale, privilegiando, quando possibile i rapporti di consulenza infraregionale. A tal fine le Unita' Sanitarie Locali potranno formulare apposita proposta sulla base di un programma che tenga conto dei dati epidemiologici del bacino di utenza. Con le modalita' di cui ai precedenti commi potranno essere autorizzate anche consulenze per le attivita' specialistiche gia' previste per ciascun ospedale dal Piano Sanitario Regionale approvato dalla legge regionale n. 14/90, nelle more della definitiva attivazione delle singole specialita' e della copertura dell'organico previsto.