Art. 7. Considerata l'autonomia funzionale in ordine alla patologia di competenza conservata alle Unita' operative che confluiscono nelle aree funzionali omogenee, la dotazione organica del personale medico per ciascuna disciplina specialistica sara' determinata, nel rispetto dei parametri approvati con il decreto ministeriale 13 settembre 1988, sulla base delle effettive degenze affidate alla equipe di ciascuna disciplina. Ne consegue che l'organico della equipe medica sara' soggetto a rideterminazione annuale in caso di incremento di attivita' e di riduzione nel caso contrario. Col provvedimento di rideterminazione dell'organico sara' disposta, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari che regolano la materia, anche in ordine alla utilizzazione del personale medico eventualmente divenuto eccedentario. Fermo restando quanto precisato al primo comma in ordine alla autonomia funzionale delle unita' operative che vi confluiscono, ciascuna area funzionale omogenea dovra' adottare modalita' organizzativa di tipo dipartimentale al fine di assicurare l'uso in comune delle risorse umane e strumentali oltre che una efficace integrazione e collaborazione con altre strutture affini. A tal fine dovra' essere reso obbligatorio l'interscambio quotidiano per l'indirizzo diagnostico e terapeutico.