Art. 7.
 
   Considerata l'autonomia funzionale in  ordine  alla  patologia  di
competenza  conservata  alle  Unita' operative che confluiscono nelle
aree funzionali omogenee, la dotazione organica del personale  medico
per ciascuna disciplina specialistica sara' determinata, nel rispetto
dei  parametri  approvati  con  il  decreto ministeriale 13 settembre
1988, sulla base delle effettive  degenze  affidate  alla  equipe  di
ciascuna  disciplina.  Ne consegue che l'organico della equipe medica
sara' soggetto a rideterminazione annuale in caso  di  incremento  di
attivita' e di riduzione nel caso contrario.
   Col   provvedimento   di   rideterminazione   dell'organico  sara'
disposta, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari
che regolano la materia,  anche  in  ordine  alla  utilizzazione  del
personale medico eventualmente divenuto eccedentario.
   Fermo  restando  quanto  precisato  al  primo comma in ordine alla
autonomia funzionale delle  unita'  operative  che  vi  confluiscono,
ciascuna   area   funzionale   omogenea   dovra'  adottare  modalita'
organizzativa di tipo dipartimentale al fine di assicurare  l'uso  in
comune  delle  risorse  umane  e  strumentali  oltre che una efficace
integrazione e collaborazione con altre strutture affini.
   A  tal  fine  dovra'  essere  reso   obbligatorio   l'interscambio
quotidiano per l'indirizzo diagnostico e terapeutico.