Art. 2.
 
   Ai   rapporti   giuridici  ed  economici,  gia'  facenti  capo  al
C.R.E.E.R. e precedentemente al  disciolto  E.R.E.R.P.,  subentra  la
Regione Basilicata.
   All'uopo  vi  provvede entro 30 giorni dalla nomina un Commissario
liquidatore nominato dalla Giunta regionale.
   Al Commissario spetta un compenso forfettario di L. 1.000.000.