Art. 2. Ai rapporti giuridici ed economici, gia' facenti capo al C.R.E.E.R. e precedentemente al disciolto E.R.E.R.P., subentra la Regione Basilicata. All'uopo vi provvede entro 30 giorni dalla nomina un Commissario liquidatore nominato dalla Giunta regionale. Al Commissario spetta un compenso forfettario di L. 1.000.000.