Art. 10. Servizio informazione e orientamento al lavoro 1. Il servizio informazione e orientamento al lavoro ha l'obiettivo di favorire la conoscenza dei profili professionali e del mercato del lavoro qualificato, e a tal fine fornisce strumenti per operare una scelta consapevole legata alle caratteristiche e alle propensioni individuali. 2. Il servizio e' rivolto alla generalita' degli studenti universitari, ai neodiplomati di scuola media superiore e ai laureati, allo scopo di agevolare il collegamento tra percorsi di studio e percorsi di lavoro. 3. Il servizio collabora con l'universita', in particolare col servizio di orientamento universitario, con le province e con i comuni che abbiano sviluppato iniziative analoghe, raccordandosi alle previsioni della legge regionale 17 luglio 1989, n. 45. Le collaborazioni avvengono, di regola, tramite la convenzione di cui all'art. 25 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.