Art. 10.
           Servizio informazione e orientamento al lavoro
 
   1.  Il  servizio  informazione  e  orientamento   al   lavoro   ha
l'obiettivo di favorire la conoscenza dei profili professionali e del
mercato  del  lavoro qualificato, e a tal fine fornisce strumenti per
operare una scelta consapevole legata  alle  caratteristiche  e  alle
propensioni individuali.
   2.   Il  servizio  e'  rivolto  alla  generalita'  degli  studenti
universitari,  ai  neodiplomati  di  scuola  media  superiore  e   ai
laureati,  allo  scopo  di  agevolare il collegamento tra percorsi di
studio e percorsi di lavoro.
   3. Il servizio collabora con  l'universita',  in  particolare  col
servizio  di  orientamento  universitario,  con  le  province e con i
comuni che abbiano sviluppato iniziative analoghe, raccordandosi alle
previsioni  della  legge  regionale  17  luglio  1989,  n.   45.   Le
collaborazioni  avvengono,  di  regola, tramite la convenzione di cui
all'art. 25 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.