Art. 11.
                         Studenti lavoratori
 
  Le aziende attuano interventi a favore  degli  studenti  lavoratori
che  abbiano  i  requisiti di cui all'art. 4, lett. a), della legge 2
dicembre 1991, n.  390  e  collaborano  con  le  universita'  per  il
raggiungimento degli obiettivi indicati dagli articoli 12, lett. b) e
c),  e  14,  legge  2  dicembre  1991, n. 390, rivolti a sostenere la
frequenza ai corsi per studenti  lavoratori  e  a  quelli  intensivi,
nonche'  a  favorire lo studio individuale, anche mediante l'apertura
in ore serali di biblioteche e laboratori.