Art. 11. Studenti lavoratori Le aziende attuano interventi a favore degli studenti lavoratori che abbiano i requisiti di cui all'art. 4, lett. a), della legge 2 dicembre 1991, n. 390 e collaborano con le universita' per il raggiungimento degli obiettivi indicati dagli articoli 12, lett. b) e c), e 14, legge 2 dicembre 1991, n. 390, rivolti a sostenere la frequenza ai corsi per studenti lavoratori e a quelli intensivi, nonche' a favorire lo studio individuale, anche mediante l'apertura in ore serali di biblioteche e laboratori.