Art. 12. Interventi a favore di studenti portatori di handicap 1. Le aziende, ad integrazione degli interventi erogati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, intervengono a favore degli studenti portatori di handicap con forme di ausilio strumentale per le attivita' didattiche, ovvero con provvidenze in denaro secondo il tipo e il grado di invalidita'. 2. Le Aziende intervengono per rimuovere impedimenti che non consentano al portatore di handicap di fruire correttamente delle attivita' e dei servizi del diritto allo studio universitario.