Art. 12.
        Interventi a favore di studenti portatori di handicap
 
   1.  Le  aziende, ad integrazione degli interventi erogati ai sensi
della legge 5 febbraio 1992, n.  104,  intervengono  a  favore  degli
studenti  portatori  di handicap con forme di ausilio strumentale per
le attivita' didattiche, ovvero con provvidenze in denaro secondo  il
tipo e il grado di invalidita'.
   2.  Le  Aziende  intervengono  per  rimuovere  impedimenti che non
consentano al portatore di handicap  di  fruire  correttamente  delle
attivita' e dei servizi del diritto allo studio universitario.