Art. 13.
             Attivita' culturali, sportive e ricreative
 
   Le aziende, a mezzo di convenzioni con le universita', collaborano
per  sostenere  le  attivita'  culturali,  sportive e ricreative, nei
limiti di cui alla legge  28  giugno  1977,  n.  394,  "Potenziamento
dell'attivita'  sportiva universitaria", alla legge 3 agosto 1985, n.
429, "Norme per la gestione dei contributi di cui all'art.  11  della
legge  18  dicembre  1951,  n.  1551,  versati  dagli  studenti delle
universita' e degli istituti superiori",  e  alla  legge  2  dicembre
1991, n. 390, "Norme sul diritto agli studi universitari".