Art. 13. Attivita' culturali, sportive e ricreative Le aziende, a mezzo di convenzioni con le universita', collaborano per sostenere le attivita' culturali, sportive e ricreative, nei limiti di cui alla legge 28 giugno 1977, n. 394, "Potenziamento dell'attivita' sportiva universitaria", alla legge 3 agosto 1985, n. 429, "Norme per la gestione dei contributi di cui all'art. 11 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, versati dagli studenti delle universita' e degli istituti superiori", e alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, "Norme sul diritto agli studi universitari".