Art. 15.
                            Accertamenti
 
   1.  Ai  fini dell'ammissione ai benefici previsti per l'attuazione
del diritto agli studi universitari, gli  studenti  interessati,  ove
necessario,   sono   tenuti   a   produrre   all'azienda   erogatrice
un'autocertificazione, ai sensi dell'art. 24 della  legge  13  aprile
1977,  n.  114,  attestante  le  condizioni  reddituali ed economiche
proprie  e  dei  componenti  il  nucleo  familiare  di  appartenenza,
sottoscritta anche dai titolari dei redditi in essa indicati.
   2.  In relazione a quanto disposto dal comma 1, le aziende possono
richiedere alle intendenze di finanza l'effettuazione di controlli  e
verifiche fiscali.
   3. Le aziende inviano, comunque, gli elenchi dei beneficiari delle
provvidenze economiche all'Amministrazione finanziaria.