Art. 15. Accertamenti 1. Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti per l'attuazione del diritto agli studi universitari, gli studenti interessati, ove necessario, sono tenuti a produrre all'azienda erogatrice un'autocertificazione, ai sensi dell'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114, attestante le condizioni reddituali ed economiche proprie e dei componenti il nucleo familiare di appartenenza, sottoscritta anche dai titolari dei redditi in essa indicati. 2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, le aziende possono richiedere alle intendenze di finanza l'effettuazione di controlli e verifiche fiscali. 3. Le aziende inviano, comunque, gli elenchi dei beneficiari delle provvidenze economiche all'Amministrazione finanziaria.