Art. 16.
               Dichiarazioni non veritiere - Sanzioni
 
   1.  Chiunque  presenti  dichiarazioni  non  veritiere proprie o di
propri congiunti, al fine  di  fruire  dei  relativi  interventi,  e'
soggetto  ad  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria dal doppio al
sestuplo dell'importo percepito o della tariffa relativa al  servizio
illecitamente  goduto e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni
per   la   durata  del  corso  degli  studi,  salva,  in  ogni  caso,
l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.
   2. Per le sanzioni amministrative si applicano  le  norme  di  cui
alla legge 24 novembre 1981, n. 689.