Art. 16. Dichiarazioni non veritiere - Sanzioni 1. Chiunque presenti dichiarazioni non veritiere proprie o di propri congiunti, al fine di fruire dei relativi interventi, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al sestuplo dell'importo percepito o della tariffa relativa al servizio illecitamente goduto e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, salva, in ogni caso, l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato. 2. Per le sanzioni amministrative si applicano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.