Art. 17.
                        P u b b l i c i t a'
 
   Per  gli  adempimenti  di  cui  all'art. 24 della legge 2 febbraio
1991,  n.  390  le  aziende  inviano  con  scadenza  semestrale  alle
universita'  l'elenco di tutti i beneficiari delle provvidenze di cui
alla presente legge, ripartite per tipologia di intervento.