Art. 2.
                        D e s t i n a t a r i
 
   1. Gli interventi di cui alla presente legge sono  destinati  agli
studenti  iscritti  ai  corsi  di  studio  delle  universita',  degli
istituti di istruzione  superiore  di  grado  universitario  e  delle
accademie  di  Belle Arti che rilasciano titoli di valore legale, con
sede  amministrativa  in  Toscana,  tutti   denominati   di   seguito
Universita'.
   2.   Gli   studenti  di  nazionalita'  straniera  fruiscono  delle
provvidenze del diritto allo studio secondo  le  modalita'  stabilite
dall'art. 20 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.