Art. 2. D e s t i n a t a r i 1. Gli interventi di cui alla presente legge sono destinati agli studenti iscritti ai corsi di studio delle universita', degli istituti di istruzione superiore di grado universitario e delle accademie di Belle Arti che rilasciano titoli di valore legale, con sede amministrativa in Toscana, tutti denominati di seguito Universita'. 2. Gli studenti di nazionalita' straniera fruiscono delle provvidenze del diritto allo studio secondo le modalita' stabilite dall'art. 20 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.