Art. 20.
                      Regolamento organizzativo
 
   1. Il regolamento organizzativo di cui all'art.  3,  nel  rispetto
dei principi fondamentali previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241,
e  dalla  relativa  normativa regionale di attuazione, disciplina tra
l'altro:
     a) le  modalita'  di  convocazione,  votazione  e  quanto  altro
necessario per il funzionamento degli organi collegiali dell'azienda;
     b)  i  requisiti,  le  modalita'  di  assunzione e le competenze
amministrative del direttore, ferme restando le attribuzioni  fissate
dalla legge;
     c) l'articolazione della struttura organizzativa e l'ordinamento
degli uffici;
     d)  le  modalita'  di  attuazione della pubblicita' degli atti e
dell'accesso ai documenti.