Art. 20. Regolamento organizzativo 1. Il regolamento organizzativo di cui all'art. 3, nel rispetto dei principi fondamentali previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dalla relativa normativa regionale di attuazione, disciplina tra l'altro: a) le modalita' di convocazione, votazione e quanto altro necessario per il funzionamento degli organi collegiali dell'azienda; b) i requisiti, le modalita' di assunzione e le competenze amministrative del direttore, ferme restando le attribuzioni fissate dalla legge; c) l'articolazione della struttura organizzativa e l'ordinamento degli uffici; d) le modalita' di attuazione della pubblicita' degli atti e dell'accesso ai documenti.