Art. 22.
                    Consiglio di amministrazione
 
    1. Il consiglio di amministrazione dell'azienda regionale per  il
D.S.U. e' nominato, a norma dell'art. 58 dello Statuto, dal Consiglio
regionale ed e' composto da:
     a) il Presidente;
     b)  4  rappresentanti  dell'universita'  di cui due eletti dalla
componente studentesca;
     c) 4 rappresentanti della  regione  scelti  fra  le  persone  di
comprovata  e  specifica  esperienza tecnico-amministrativa acquisita
nella gestione di strutture pubbliche o private.
   2. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in  carica
5   anni,   salvo  la  componente  studentesca  che  viene  rinnovata
contestualmente al rinnovo delle  rappresentanze  studentesche  negli
organismi di governo degli atenei; decadono, in ogni caso, al termine
del  mandato dell'organismo che li ha eletti. I membri possono essere
confermati per una sola volta.
   3.  In  caso  di  dimissioni  o  decadenza  per  qualunque causa i
componenti del consiglio sono sostituiti con  atto  dell'organismo  o
ente  di cui erano espressione. Se il componente e' un rappresentante
degli studenti, subentra il primo dei non eletti nella lista.
   4. I componenti  del  Consiglio  di  Amministrazione  che  vengono
nominati successivamente alla costituzione del consiglio rimangono in
carica sino alla scadenza dello stesso.
   5. Le funzioni di Segretario del Consiglio di amministrazione sono
svolte dal Direttore dell'Azienda che firma i relativi verbali.
   6.  Il  Consiglio  di Amministrazione definisce gli obiettivi ed i
programmi da attuare, indica le priorita'  ed  emana  le  conseguenti
direttive   generali  per  l'azione  amministrativa  e  la  gestione,
verifica la rispondenza dei risultati della  gestione  amministrativa
alle direttive generali impartite. In particolare, sono di competenza
del Consiglio di Amministrazione:
    il regolamento organizzativo dell'azienda;
    la  nomina  del Direttore e l'adozione dei provvedimenti relativi
al rapporto di lavoro dello stesso;
    i regolamenti di cui all'art. 18, terzo comma;
    la pianta organica e le sue variazioni;
    il bilancio di  previsione  con  il  relativo  piano  annuale  di
attivita' e il conto consuntivo;
    le tariffe dei servizi;
    l'acquisto di beni immobili e, previa autorizzazione della Giunta
regionale, l'alienazione dei beni immobili;
    l'accettazione di donazioni, eredita' e legati;
    l'accensione di mutui.