Art. 22. Consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione dell'azienda regionale per il D.S.U. e' nominato, a norma dell'art. 58 dello Statuto, dal Consiglio regionale ed e' composto da: a) il Presidente; b) 4 rappresentanti dell'universita' di cui due eletti dalla componente studentesca; c) 4 rappresentanti della regione scelti fra le persone di comprovata e specifica esperienza tecnico-amministrativa acquisita nella gestione di strutture pubbliche o private. 2. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica 5 anni, salvo la componente studentesca che viene rinnovata contestualmente al rinnovo delle rappresentanze studentesche negli organismi di governo degli atenei; decadono, in ogni caso, al termine del mandato dell'organismo che li ha eletti. I membri possono essere confermati per una sola volta. 3. In caso di dimissioni o decadenza per qualunque causa i componenti del consiglio sono sostituiti con atto dell'organismo o ente di cui erano espressione. Se il componente e' un rappresentante degli studenti, subentra il primo dei non eletti nella lista. 4. I componenti del Consiglio di Amministrazione che vengono nominati successivamente alla costituzione del consiglio rimangono in carica sino alla scadenza dello stesso. 5. Le funzioni di Segretario del Consiglio di amministrazione sono svolte dal Direttore dell'Azienda che firma i relativi verbali. 6. Il Consiglio di Amministrazione definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, indica le priorita' ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione, verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite. In particolare, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione: il regolamento organizzativo dell'azienda; la nomina del Direttore e l'adozione dei provvedimenti relativi al rapporto di lavoro dello stesso; i regolamenti di cui all'art. 18, terzo comma; la pianta organica e le sue variazioni; il bilancio di previsione con il relativo piano annuale di attivita' e il conto consuntivo; le tariffe dei servizi; l'acquisto di beni immobili e, previa autorizzazione della Giunta regionale, l'alienazione dei beni immobili; l'accettazione di donazioni, eredita' e legati; l'accensione di mutui.