Art. 23.
                         P r e s i d e n t e
 
   1.  Il Presidente e' nominato dal Consiglio regionale, su proposta
della Giunta regionale, d'intesa con l'universita', e deve  possedere
i requisiti richiesti per i consiglieri di cui all'art. 22.
   2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'azienda, convoca
il Consiglio di Amministrazione, fissandone l'ordine del giorno, e lo
presiede.
   3.  In  caso di assenza, impedimento temporaneo o cessazione dalla
carica, il Presidente viene sostituito nelle suddette competenze  dal
consigliere anziano per eta'.