Art. 23. P r e s i d e n t e 1. Il Presidente e' nominato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, d'intesa con l'universita', e deve possedere i requisiti richiesti per i consiglieri di cui all'art. 22. 2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'azienda, convoca il Consiglio di Amministrazione, fissandone l'ordine del giorno, e lo presiede. 3. In caso di assenza, impedimento temporaneo o cessazione dalla carica, il Presidente viene sostituito nelle suddette competenze dal consigliere anziano per eta'.