Art. 24.
                        Collegio dei revisori
 
   1.  Il  Collegio  dei revisori e' composto da: tre membri iscritti
nel registro dei revisori contabili di cui al D.-L. 27 gennaio  1992,
n. 88.
   2.  Il  Collegio  e'  nominato  con  voto  limitato  dal Consiglio
regionale che ne individua anche il Presidente.
   3. I Revisori  rimangono  in  carica  per  la  stessa  durata  del
Consiglio  di  amministrazione e possono essere riconfermati una sola
volta.
   4.   Il  Collegio  dei  revisori  esamina  tutti  i  provvedimenti
amministrativi  dell'azienda  sotto  il  profilo  della  legittimita'
contabile ed amministrativa.
   5.  Gli atti di cui al precedente comma sono trasmessi al Collegio
dei revisori dal Direttore entro cinque giorni dalla  loro  adozione.
Il  Collegio  si  esprime  su  ognuno  di  essi entro 15 giorni ed ha
facolta' di acquisire tutta la documentazione d'ufficio.
   6.  Le  osservazioni  del   Collegio   dei   revisori   sospendono
l'esecutivita'  degli  atti amministrativi che tuttavia devono essere
confermati dall'organo competente entro  15  giorni  dalla  ricezione
delle osservazioni. In caso di mancata conferma gli effetti giuridici
dell'atto  cessano  allo  spirare  del  termine utile per la conferma
stessa.
   8. Il Collegio dei  revisori  invia  al  Presidente  della  Giunta
regionale    dettagliata    relazione    trimestrale   sull'attivita'
amministrativa  dell'azienda  e  sullo  svolgimento  dell'azione   di
controllo.