Art. 24. Collegio dei revisori 1. Il Collegio dei revisori e' composto da: tre membri iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.-L. 27 gennaio 1992, n. 88. 2. Il Collegio e' nominato con voto limitato dal Consiglio regionale che ne individua anche il Presidente. 3. I Revisori rimangono in carica per la stessa durata del Consiglio di amministrazione e possono essere riconfermati una sola volta. 4. Il Collegio dei revisori esamina tutti i provvedimenti amministrativi dell'azienda sotto il profilo della legittimita' contabile ed amministrativa. 5. Gli atti di cui al precedente comma sono trasmessi al Collegio dei revisori dal Direttore entro cinque giorni dalla loro adozione. Il Collegio si esprime su ognuno di essi entro 15 giorni ed ha facolta' di acquisire tutta la documentazione d'ufficio. 6. Le osservazioni del Collegio dei revisori sospendono l'esecutivita' degli atti amministrativi che tuttavia devono essere confermati dall'organo competente entro 15 giorni dalla ricezione delle osservazioni. In caso di mancata conferma gli effetti giuridici dell'atto cessano allo spirare del termine utile per la conferma stessa. 8. Il Collegio dei revisori invia al Presidente della Giunta regionale dettagliata relazione trimestrale sull'attivita' amministrativa dell'azienda e sullo svolgimento dell'azione di controllo.