Art. 25. D i r e t t o r e 1. Il Direttore dell'azienda e' nominato dal consiglio di amministrazione sulla base di comprovati requisiti tecnico- professionali secondo le modalita' previste dal regolamento organizzativo di cui all'art. 3. 2. L'incarico di Direttore e' affidato per un periodo massimo di cinque anni, e puo' essere rinnovato. L'incarico e' attribuito mediante assunzione a contratto, previa selezione pubblica, con le modalita' di cui all'art. 21, comma 6 e seguenti, della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51. 3. Il trattamento economico del Direttore e' determinato dal Consiglio di Amministrazione, con riferimento al trattamento spettante al dirigente regionale di 2a qualifica. 4. Qualora, a seguito dello svolgimento delle procedure di cui al precedente secondo comma, l'incarico di Direttore sia attribuito ad un dipendente del ruolo unico regionale, questi viene collocato in aspettativa senza assegni, per la durata dell'incarico, con provvedimento della Giunta regionale. 5. Al Direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. Il Direttore e' personalmente responsabile della gestione e dei relativi risultati. 6. Gli atti che comportano impegni di spesa portano la firma congiunta del Direttore e del funzionario preposto alla ragioneria. 7. Il Direttore formula le proposte degli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione. 8. Il Direttore dirige il personale e sovrintende al buon funzionamento degli uffici e dei servizi. 9. L'incarico di Direttore puo' essere revocato dal Consiglio di Amministrazione con motivato provvedimento per gravi violazioni di legge o inadempimenti in relazione agli obiettivi contenuti nel piano di attivita' o delle direttive generali impartite dal Consiglio di Amministrazione.