Art. 27.
                       Struttura organizzativa
 
   L'articolazione  della struttura e l'ordinamento degli uffici sono
individuati e  disciplinati  con  regolamento  organizzativo  di  cui
all'art.  3  adeguandosi  a  quanto  previsto dalla legge regionale 6
settembre 1973, n. 55 e successive modificazioni.