Art. 28. Piano di indirizzo 1. La Giunta regionale, sentita la Conferenza regione-universita' e le aziende, sottopone all'approvazione del Consiglio regionale la proposta di piano di indirizzo per il diritto allo studio universitario. 2. Il piano di indirizzo viene approvato ogni tre anni, in corrispondenza con l'adozione del programma regionale di sviluppo ed aggiornato eventualmente ogni anno. 3. Il piano di indirizzo dispone: a) gli eventuali altri interventi previsti dall'art. 5, lett. l); b) l'ammontare annuale e i criteri per la determinazione del numero delle borse di studio, per la loro ripartizione tra le aziende nonche' fra facolta' e anni di corso; c) i criteri, i requisiti e l'ammontare del prestito d'onore previsti all'art. 7; d) gli indirizzi e le modalita' di assegnazione e i criteri per la determinazione delle tariffe dell'alloggio, di cui all'art. 8, quarto comma; e) gli indirizzi per la determinazione delle tariffe del servizio di ristorazione di cui all'art. 9, quarto comma; f) i criteri per la determinazione del merito e delle condizioni economiche, nonche' per la definizione delle relative procedure di selezione per l'accesso agli interventi di cui alla presente legge; g) gli indirizzi per la gestione e la realizzazione dei servizi e degli interventi ai sensi dell'art. 18, secondo comma; h) i criteri e le modalita' per la partecipazione degli studenti al costo dei servizi, anche con tariffe differenziate; i) gli indirizzi per l'attuazione da parte delle aziende del controllo di gestione. 4. La Giunta regionale assegna alle aziende le risorse finanziarie per le spese di gestione e per le spese di investimento, secondo i criteri e i parametri contenuti nel piano di indirizzo, e stabilisce il numero delle borse di studio ai sensi del precedente terzo comma, lett. b). 5. La Giunta regionale presenta una relazione annuale al Consiglio sull'attivita' delle aziende per il diritto allo studio e sulla propria attivita' di vigilanza.