Art. 29.
                Approvazione degli atti fondamentali
 
   1. Sono soggetti  all'approvazione  del  Consiglio  regionale,  su
proposta della Giunta regionale, i seguenti atti delle aziende per il
D.S.U.:
     a) il regolamento organizzativo e le relative modifiche;
     b)  gli  atti  di  bilancio  con  l'allegato  piano di attivita'
annuale e i risultati finali del controllo di gestione.
   2. Sono soggette all'approvazione della Giunta regionale le piante
organiche deliberate dai Consigli di Amministrazione.