Art. 29. Approvazione degli atti fondamentali 1. Sono soggetti all'approvazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, i seguenti atti delle aziende per il D.S.U.: a) il regolamento organizzativo e le relative modifiche; b) gli atti di bilancio con l'allegato piano di attivita' annuale e i risultati finali del controllo di gestione. 2. Sono soggette all'approvazione della Giunta regionale le piante organiche deliberate dai Consigli di Amministrazione.