Art. 32.
                          P e r s o n a l e
 
   1.   Per  ciascuna  delle  aziende  per  il  diritto  allo  studio
universitario e istituito un apposito ruolo del personale.
   2.  Al  personale  delle  aziende  per  il  diritto  allo   studio
universitario   si  applica  lo  stato  giuridico  e  il  trattamento
economico del personale di ruolo della regione  Toscana,  cosi'  come
disciplinato dalla normativa regionale.
   3. Le dotazioni organiche delle aziende per il diritto allo studio
universitario  sono  adottate,  nei  limiti  delle  disponibilita' di
bilancio, dai rispettivi Consigli di Amministrazione e sono  soggette
all'approvazione  della Giunta regionale. Alla copertura delle piante
organiche si provvede mediante:
     a) personale regionale trasferito;
     b) attivazione di procedure di  mobilita'  del  personale  dalla
regione Toscana;
     c)  assunzione  di  personale  con  le  modalita' e le procedure
previste dalla normativa regionale.
   4. Ai fini  di  una  maggiore  economicita'  di  gestione,  previe
opportune   intese,   ciascuna   delle  aziende  puo'  utilizzare  le
graduatorie dei concorsi, che siano stati banditi da una delle  altre
aziende o dalla regione Toscana.
   5.  Attraverso  idonee intese possono essere attivate procedure di
mobilita' del personale fra le aziende e fra  queste  e  la  regione.
Restano   immutati   la  qualifica  d'inquadramento  e  la  posizione
economica in godimento.