Art. 32. P e r s o n a l e 1. Per ciascuna delle aziende per il diritto allo studio universitario e istituito un apposito ruolo del personale. 2. Al personale delle aziende per il diritto allo studio universitario si applica lo stato giuridico e il trattamento economico del personale di ruolo della regione Toscana, cosi' come disciplinato dalla normativa regionale. 3. Le dotazioni organiche delle aziende per il diritto allo studio universitario sono adottate, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, dai rispettivi Consigli di Amministrazione e sono soggette all'approvazione della Giunta regionale. Alla copertura delle piante organiche si provvede mediante: a) personale regionale trasferito; b) attivazione di procedure di mobilita' del personale dalla regione Toscana; c) assunzione di personale con le modalita' e le procedure previste dalla normativa regionale. 4. Ai fini di una maggiore economicita' di gestione, previe opportune intese, ciascuna delle aziende puo' utilizzare le graduatorie dei concorsi, che siano stati banditi da una delle altre aziende o dalla regione Toscana. 5. Attraverso idonee intese possono essere attivate procedure di mobilita' del personale fra le aziende e fra queste e la regione. Restano immutati la qualifica d'inquadramento e la posizione economica in godimento.