Art. 33. P a t r i m o n i o 1. La regione trasferisce alle aziende, con effetto dall'esecutivita' della apposita deliberazione di Giunta regionale, i beni mobili, immobili e le attrezzature destinate al raggiungimento dei fini della presente legge e riacquistate ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 62/89. Detti beni sono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano risultante dal verbale di consegna. 2. Il patrimonio delle aziende regionali per il D.S.U. e' costituito altresi' da beni mobili e immobili derivanti da acquisizioni, donazioni, eredita' e legati. 3. Fatta salva la possibilita' di alienazione dei beni secondo le previsioni dell'art. 22 comma sesto, della presente legge, il patrimonio delle aziende e' vincolato nell'uso all'attuazione degli interventi del D.S.U. di cui al precedente art. 5. 4. L'individuazione ed il trasferimento dei beni, la loro consegna ed il riacquisto da parte della regione dell'intero patrimonio delle aziende per il D.S.U. in caso di modifica dell'assetto istituzionale del settore seguono le disposizioni di cui alla legge regionale n. 62/89. 5. L'utilizzo dei beni messi a disposizione dall'universita' o da altri enti per gli scopi previsti dalla presente legge e' regolato da apposita convenzione tra l'ente interessato e l'azienda ai sensi dell'art. 21 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.