Art. 33.
                         P a t r i m o n i o
 
   1.   La   regione   trasferisce   alle   aziende,   con    effetto
dall'esecutivita' della apposita deliberazione di Giunta regionale, i
beni  mobili,  immobili e le attrezzature destinate al raggiungimento
dei fini della presente legge e riacquistate ai  sensi  dell'art.  10
della  legge  regionale  n.  62/89.  Detti beni sono trasferiti nello
stato di fatto e di diritto in cui si trovano risultante dal  verbale
di consegna.
   2.  Il  patrimonio  delle  aziende  regionali  per  il  D.S.U.  e'
costituito  altresi'  da  beni  mobili  e   immobili   derivanti   da
acquisizioni, donazioni, eredita' e legati.
   3.  Fatta salva la possibilita' di alienazione dei beni secondo le
previsioni  dell'art.  22  comma  sesto,  della  presente  legge,  il
patrimonio  delle  aziende e' vincolato nell'uso all'attuazione degli
interventi del D.S.U. di cui al precedente art. 5.
   4. L'individuazione ed il trasferimento dei beni, la loro consegna
ed il riacquisto da parte della regione dell'intero patrimonio  delle
aziende  per il D.S.U. in caso di modifica dell'assetto istituzionale
del settore seguono le disposizioni di cui alla  legge  regionale  n.
62/89.
   5.  L'utilizzo dei beni messi a disposizione dall'universita' o da
altri enti per gli scopi previsti dalla presente legge e' regolato da
apposita convenzione tra l'ente  interessato  e  l'azienda  ai  sensi
dell'art. 21 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.