Art. 34.
                         Tasse e contributi
 
   1. La tassa prevista dal primo comma dell'art. 190 del testo unico
approvato  con  R.D.  31 agosto 1933, n. 1592, a carico di coloro che
conseguono  l'abilitazione   dell'esercizio   professionale   essendo
provvisti  di  titolo accademico conseguito in una universita' avente
sede in Toscana, e' fissata in L. 150.000.
   2. L'effettuato pagamento, da eseguirsi su apposito conto corrente
postale intestato alla regione Toscana - Servizio di tesoreria,  deve
essere  dimostrato all'atto della consegna del titolo di abilitazione
ovvero, per le professioni per le quali non si fa luogo  al  rilascio
del   titolo,   all'atto   dell'iscrizione   nell'albo  o  nel  ruolo
professionale.
   3. I contributi di cui agli articoli 2 e 4 della legge 18 febbraio
1951, n. 1551, sono corrisposti  dagli  studenti  all'universita'  di
appartenenza   le  quali  provvedono  con  ricorrenza  bimestrale  ad
accreditare alla regione le somme riscosse.
   4. Per quanto non disposto dal presente articolo, si applicano  le
norme previste in materia di tasse sulle concessioni regionali.