Art. 37.
   Revoca della delega delle funzioni, scioglimento e liquidazione
                delle aziende comunali per il D.S.U.
 
   1.   La   delega   delle  funzioni  amministrative  relative  agli
interventi per il diritto allo  studio  universitario,  conferite  ai
comuni  in base all'art. 14 della legge regionale n. 37 del 14 giugno
1989, e' revocata.
   2.  Le aziende, istituite dai comuni destinatari di delega a norma
dell'art. 14 della legge regionale n. 37 del  14  giugno  1989,  sono
sciolte  e  la  Giunta  regionale  nomina  per  ciascuna  azienda  il
Commissario straordinario e liquidatore con  i  poteri  di  ordinaria
amministrazione  al  fine  di  predisporre  le  condizioni e gli atti
necessari alla liquidazione  e  di  assicurare  l'ordinaria  gestione
amministrativa dell'azienda stessa.
   3.  Il  Commissario  straordinario  e liquidatore ha il compito di
predisporre, entro sei mesi dall'entrata  in  vigore  della  presente
legge,  il  piano  di  liquidazione, accompagnato dall'inventario dei
beni, in proprieta' o comunque  a  disposizioni  dell'azienda,  dalla
ricognizione   dei  rapporti  attivi  e  passivi  e  dall'elenco  del
personale  in  servizio,  articolato  secondo   i   diversi   profili
professionali.  Entro  lo  stesso  termine sono costituiti gli organi
dell'azienda.
   4. I commissari straordinari e liquidatori per le aziende di  Pisa
e  di Siena hanno altresi' il compito di predisporre quanto stabilito
ai precedenti commi 2 e 3 in ordine  al  previsto  subingresso  delle
aziende,  istituite  con sede in Pisa e in Siena ai sensi dell'art. 3
della presente legge, nei  rapporti  instaurati  rispettivamente  dai
comuni  di  Carrara  e  di  Arezzo nell'esercizio della delega per il
diritto allo studio universitario conferita con  legge  regionale  14
giugno 1989, n. 37.
   5.  La  deliberazione  del Consiglio regionale di approvazione del
piano di liquidazione provvede anche alla dichiarazione di estinzione
delle aziende, disponendo altresi' in ordine al subingresso da  parte
delle  aziende  per  il  D.S.U.  istituite ai sensi dell'art. 3 della
presente legge nei rapporti attivi e passivi ed all'assegnazione alle
stesse dei beni mobili, immobili ed attrezzature a norma della  legge
regionale 11 settembre 1989, n. 62.
   6.  Con  l'approvazione  del  piano  di  liquidazione da parte del
Consiglio regionale cessano le funzioni di Commissario  straordinario
e liquidatore.