Art. 37. Revoca della delega delle funzioni, scioglimento e liquidazione delle aziende comunali per il D.S.U. 1. La delega delle funzioni amministrative relative agli interventi per il diritto allo studio universitario, conferite ai comuni in base all'art. 14 della legge regionale n. 37 del 14 giugno 1989, e' revocata. 2. Le aziende, istituite dai comuni destinatari di delega a norma dell'art. 14 della legge regionale n. 37 del 14 giugno 1989, sono sciolte e la Giunta regionale nomina per ciascuna azienda il Commissario straordinario e liquidatore con i poteri di ordinaria amministrazione al fine di predisporre le condizioni e gli atti necessari alla liquidazione e di assicurare l'ordinaria gestione amministrativa dell'azienda stessa. 3. Il Commissario straordinario e liquidatore ha il compito di predisporre, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il piano di liquidazione, accompagnato dall'inventario dei beni, in proprieta' o comunque a disposizioni dell'azienda, dalla ricognizione dei rapporti attivi e passivi e dall'elenco del personale in servizio, articolato secondo i diversi profili professionali. Entro lo stesso termine sono costituiti gli organi dell'azienda. 4. I commissari straordinari e liquidatori per le aziende di Pisa e di Siena hanno altresi' il compito di predisporre quanto stabilito ai precedenti commi 2 e 3 in ordine al previsto subingresso delle aziende, istituite con sede in Pisa e in Siena ai sensi dell'art. 3 della presente legge, nei rapporti instaurati rispettivamente dai comuni di Carrara e di Arezzo nell'esercizio della delega per il diritto allo studio universitario conferita con legge regionale 14 giugno 1989, n. 37. 5. La deliberazione del Consiglio regionale di approvazione del piano di liquidazione provvede anche alla dichiarazione di estinzione delle aziende, disponendo altresi' in ordine al subingresso da parte delle aziende per il D.S.U. istituite ai sensi dell'art. 3 della presente legge nei rapporti attivi e passivi ed all'assegnazione alle stesse dei beni mobili, immobili ed attrezzature a norma della legge regionale 11 settembre 1989, n. 62. 6. Con l'approvazione del piano di liquidazione da parte del Consiglio regionale cessano le funzioni di Commissario straordinario e liquidatore.