Art. 38.
                          Norme transitorie
 
   1.  Il personale del ruolo unico regionale in posizione di comando
ai comuni per il diritto allo studio universitario, e' trasferito con
il relativo posto  di  pianta  organica  all'azienda  per  il  D.S.U.
territorialmente  competente.  All'atto  del  trasferimento dei posti
alle aziende, la regione Toscana povvede alla riduzione della propria
pianta organica con le procedure di cui all'art.  4,  comma  secondo,
della legge regionale 11 settembre 1989, n. 62.
   2.  Il personale regionale trasferito ai comuni per lo svolgimento
di compiti relativi al diritto allo  studio  universitario  ai  sensi
dell'art. 3, primo comma, della legge regionale 11 settembre 1989, n.
62,  e' trasferito con il relativo posto di pianta organica dai ruoli
del comune a  quelli  dell'azienda  territorialmente  corrispondente.
Dalla  data di tale trasferimento cessa il finanziamento regionale ai
comuni per la copertura delle spese di detto personale.
   3.  In  fase  di  prima  applicazione  della  presente  legge,  le
dotazioni  organiche trasferite alle aziende ai sensi del primo comma
del presente articolo, diventeranno definitive al termine delle  pro-
cedure  concorsuali  previste  dall'art.  3  della legge regionale 11
settembre  1989, n. 62 che l'amministrazione regionale espletera' per
il personale stesso. Nell'ambito delle  disponibilita'  del  bilancio
delle  aziende,  e'  assicurata  la copertura finanziaria degli oneri
relativi al personale trasferito.
   4. Al personale  regionale  trasferito  si  applicano  i  benefici
derivanti  dalle  disposizioni  di cui alla legge regionale 10 maggio
1982, n. 35. I relativi oneri sono a carico della regione Toscana che
provvede direttamente all'erogazione dei benefici stessi.
   5. In caso di passaggio della gestione diretta ad altre  forme  di
erogazione   dei   servizi,   le   aziende   operano,  programmandola
tempestivamente, una  graduale  riconversione  e  ricollocazione  del
personale  anche  mediante  opportune  iniziative di riqualificazione
professionale.
   6.  Fino  alla  pubblicazione  dell'elenco  di  cui   al   decreto
legislativo  27 gennaio 1992, n. 88, per essere nominati nel Collegio
dei revisori di cui all'art. 24 della presente legge, e' richiesto il
possesso dei requisiti per la iscrizione nell'elenco predetto.
   7. In fase di prima attuazione e fino allo svolgimento delle prime
consultazioni   elettorali   studentesche   per   l'elezione    delle
rappresentanze negli organismi di governo degli atenei:
     a)  sono  nominati quali membri del Consiglio di Amministrazione
di ciascuna azienda gli studenti attualmente in carica  nei  Consigli
di  Amministrazione delle aziende comunali per il diritto allo studio
universitario;
     b) sono nominati quali rappresentanti  degli  studenti  in  seno
alla Conferenza regione-universita', di cui all'art. 4 della presente
legge,  coloro  che,  fra  i  membri di cui alla precedente lett. a),
rappresentano in ciascuno dei tre Consigli di  Amministrazione  delle
aziende  la  lista  che  ha  ottenuto il maggior numero di voti nelle
elezioni per il diritto allo studio universitario;
     c) fanno parte della Commissione di controllo degli utenti sulla
qualita' dei servizi e sulle attivita',  di  cui  all'art.  18  della
presente  legge,  cinque  studenti  nominati  tra  quelli  che, nelle
elezioni per il Consiglio di Amministrazione delle soppresse aziende,
abbiano,  in  rapporto  proporzionale  tra  i  voti  della  lista  di
appartenenza  e i voti complessivi espressi nella elezione, riportato
piu' voti, con arrotondamento all'unita' per la lista  che  abbia  il
resto superiore a 50%.
   8.  Nelle more dell'attivazione delle procedure per la concessione
dei prestiti d'onore di cui all'art.  16,  comma  3,  della  legge  2
dicembre  1991,  n.  390  il  servizio  di prestito verra' assicurato
secondo le previsioni dell'art. 7 della  legge  regionale  14  giugno
1989,  n.  37,  e  delle relative convenzioni con istituti di credito
appositamente attivate.
   9. Per gli interventi  relativi  all'anno  accademico  1993/94  si
applica  il programma regionale di cui alla legge regionale 14 giugno
1989, n. 37.