Art. 38. Norme transitorie 1. Il personale del ruolo unico regionale in posizione di comando ai comuni per il diritto allo studio universitario, e' trasferito con il relativo posto di pianta organica all'azienda per il D.S.U. territorialmente competente. All'atto del trasferimento dei posti alle aziende, la regione Toscana povvede alla riduzione della propria pianta organica con le procedure di cui all'art. 4, comma secondo, della legge regionale 11 settembre 1989, n. 62. 2. Il personale regionale trasferito ai comuni per lo svolgimento di compiti relativi al diritto allo studio universitario ai sensi dell'art. 3, primo comma, della legge regionale 11 settembre 1989, n. 62, e' trasferito con il relativo posto di pianta organica dai ruoli del comune a quelli dell'azienda territorialmente corrispondente. Dalla data di tale trasferimento cessa il finanziamento regionale ai comuni per la copertura delle spese di detto personale. 3. In fase di prima applicazione della presente legge, le dotazioni organiche trasferite alle aziende ai sensi del primo comma del presente articolo, diventeranno definitive al termine delle pro- cedure concorsuali previste dall'art. 3 della legge regionale 11 settembre 1989, n. 62 che l'amministrazione regionale espletera' per il personale stesso. Nell'ambito delle disponibilita' del bilancio delle aziende, e' assicurata la copertura finanziaria degli oneri relativi al personale trasferito. 4. Al personale regionale trasferito si applicano i benefici derivanti dalle disposizioni di cui alla legge regionale 10 maggio 1982, n. 35. I relativi oneri sono a carico della regione Toscana che provvede direttamente all'erogazione dei benefici stessi. 5. In caso di passaggio della gestione diretta ad altre forme di erogazione dei servizi, le aziende operano, programmandola tempestivamente, una graduale riconversione e ricollocazione del personale anche mediante opportune iniziative di riqualificazione professionale. 6. Fino alla pubblicazione dell'elenco di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, per essere nominati nel Collegio dei revisori di cui all'art. 24 della presente legge, e' richiesto il possesso dei requisiti per la iscrizione nell'elenco predetto. 7. In fase di prima attuazione e fino allo svolgimento delle prime consultazioni elettorali studentesche per l'elezione delle rappresentanze negli organismi di governo degli atenei: a) sono nominati quali membri del Consiglio di Amministrazione di ciascuna azienda gli studenti attualmente in carica nei Consigli di Amministrazione delle aziende comunali per il diritto allo studio universitario; b) sono nominati quali rappresentanti degli studenti in seno alla Conferenza regione-universita', di cui all'art. 4 della presente legge, coloro che, fra i membri di cui alla precedente lett. a), rappresentano in ciascuno dei tre Consigli di Amministrazione delle aziende la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nelle elezioni per il diritto allo studio universitario; c) fanno parte della Commissione di controllo degli utenti sulla qualita' dei servizi e sulle attivita', di cui all'art. 18 della presente legge, cinque studenti nominati tra quelli che, nelle elezioni per il Consiglio di Amministrazione delle soppresse aziende, abbiano, in rapporto proporzionale tra i voti della lista di appartenenza e i voti complessivi espressi nella elezione, riportato piu' voti, con arrotondamento all'unita' per la lista che abbia il resto superiore a 50%. 8. Nelle more dell'attivazione delle procedure per la concessione dei prestiti d'onore di cui all'art. 16, comma 3, della legge 2 dicembre 1991, n. 390 il servizio di prestito verra' assicurato secondo le previsioni dell'art. 7 della legge regionale 14 giugno 1989, n. 37, e delle relative convenzioni con istituti di credito appositamente attivate. 9. Per gli interventi relativi all'anno accademico 1993/94 si applica il programma regionale di cui alla legge regionale 14 giugno 1989, n. 37.