Art. 4. Conferenza regione-universita' 1. La conferenza tra regione e universita' della Toscana ha lo scopo di favorire il coordinamento nell'ambito regionale degli interventi di competenza dei due enti. 2. La conferenza e' costituita dai seguenti membri: il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, con funzioni di Presidente; i presidenti delle Aziende regionali per il diritto allo studio universitario; cinque rappresentanti nominati ciascuno dai comuni di Arezzo, Carrara, Firenze, Pisa, Siena; tre rappresentanti del Comitato regionale di coordinamento di cui all'art. 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590; un rappresentante, scelto dai rispettivi consigli di amministrazione, per ciascuna delle seguenti istituzioni: "Scuola Normale Superiore di Pisa", Scuola "S. Anna" di Pisa, Accademia di Belle Arti di Firenze, Accademia di Belle Arti di Carrara, Istituto Superiore di Educazione Fisica di Firenze, Universita' per Stranieri di Siena; tre rappresentanti degli studenti eletti, a tal fine, in occasione delle elezioni per la nomina della rappresentanza studentesca negli organi universitari. 3. La conferenza esprime pareri ed avanza ipotesi sulle proposte di sviluppo universitario in Toscana per gli aspetti inerenti il diritto allo studio nonche' sulla proposta di piano di indirizzo triennale per il D.S.U. di cui all'art. 28. 4. La conferenza esprime, altresi, pareri sui contenuti di singole convenzioni tese a promuovere collaborazione e coordinamento tra regione ed universita' su servizi e interventi del D.S.U., quali l'orientamento, l'editoria, il tutorato di cui all'art. 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341. 5. I risultati della conferenza sono comunicati periodicamente alla Consulta Nazionale di cui all'art. 6 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.