Art. 4.
                   Conferenza regione-universita'
 
   1.  La  conferenza  tra  regione e universita' della Toscana ha lo
scopo  di  favorire  il  coordinamento  nell'ambito  regionale  degli
interventi di competenza dei due enti.
   2. La conferenza e' costituita dai seguenti membri:
    il  Presidente  della  Giunta  regionale,  o  suo  delegato,  con
funzioni di Presidente;
    i presidenti delle Aziende regionali per il diritto  allo  studio
universitario;
    cinque  rappresentanti  nominati  ciascuno  dai comuni di Arezzo,
Carrara, Firenze, Pisa, Siena;
    tre rappresentanti del Comitato regionale di coordinamento di cui
all'art. 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590;
    un   rappresentante,   scelto   dai   rispettivi   consigli    di
amministrazione,  per  ciascuna  delle  seguenti istituzioni: "Scuola
Normale Superiore di Pisa", Scuola "S. Anna" di  Pisa,  Accademia  di
Belle  Arti  di Firenze, Accademia di Belle Arti di Carrara, Istituto
Superiore di Educazione Fisica di Firenze, Universita' per  Stranieri
di Siena;
    tre   rappresentanti  degli  studenti  eletti,  a  tal  fine,  in
occasione  delle  elezioni  per  la   nomina   della   rappresentanza
studentesca negli organi universitari.
   3.  La  conferenza esprime pareri ed avanza ipotesi sulle proposte
di sviluppo universitario in Toscana  per  gli  aspetti  inerenti  il
diritto  allo  studio  nonche'  sulla  proposta di piano di indirizzo
triennale per il D.S.U. di cui all'art. 28.
   4. La conferenza esprime, altresi, pareri sui contenuti di singole
convenzioni tese a  promuovere  collaborazione  e  coordinamento  tra
regione  ed  universita'  su  servizi  e interventi del D.S.U., quali
l'orientamento, l'editoria, il tutorato  di  cui  all'art.  13  della
legge 19 novembre 1990, n. 341.
   5.  I  risultati  della  conferenza sono comunicati periodicamente
alla Consulta Nazionale di cui all'art.  6  della  legge  2  dicembre
1991, n. 390.