Art. 40. Norma finale 1. E abrogata la legge regionale 14 giugno 1989, n. 37. 2. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla presente legge, e per la parte disciplinata da ciascuno di essi, si applica, in quanto compatibile, il regolamento regionale 24 marzo 1992, n. 2. La presente legge e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana. Firenze, 11 agosto 1993 BARBINI (incaricato con D.P.G.R. n. 415/30-7-1993) La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 19 luglio 1993 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 7 agosto 1993.