Art. 40.
                            Norma finale
 
   1. E abrogata la legge regionale 14 giugno 1989, n. 37.
   2.  Fino  all'entrata  in  vigore  dei  regolamenti previsti dalla
presente legge, e per la parte disciplinata da ciascuno di  essi,  si
applica,  in  quanto  compatibile,  il regolamento regionale 24 marzo
1992, n. 2.
   La presente legge e' pubblicata  sul  Bollettino  ufficiale  della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della regione Toscana.
    Firenze, 11 agosto 1993
 
                               BARBINI
             (incaricato con D.P.G.R. n. 415/30-7-1993)
 
   La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 19
luglio 1993 ed e' stata vistata dal  Commissario  del  Governo  il  7
agosto 1993.