Art. 5. T i p o l o g i a 1. Gli interventi che attuano il diritto allo studio sono i seguenti: a) borsa di studio; b) prestito d'onore; c) servizio abitativo; d) servizio di ristorazione; e) servizio di informazione e orientamento al lavoro; f) interventi a favore degli studenti lavoratori; g) interventi a favore di studenti portatori di handicap; h) interventi per le attivita' culturali, ricreative e sportive; i) interventi di trasporto e per l'assistenza socio-sanitaria secondo gli atti programmatori regionali; l) ogni altro intervento, ritenuto utile anche per le diversificate esigenze, previsto dal piano di indirizzo.