Art. 5.
                          T i p o l o g i a
 
   1.  Gli  interventi  che  attuano  il  diritto  allo studio sono i
seguenti:
     a) borsa di studio;
     b) prestito d'onore;
     c) servizio abitativo;
     d) servizio di ristorazione;
     e) servizio di informazione e orientamento al lavoro;
     f) interventi a favore degli studenti lavoratori;
     g) interventi a favore di studenti portatori di handicap;
     h) interventi per le attivita' culturali, ricreative e sportive;
     i)  interventi  di  trasporto e per l'assistenza socio-sanitaria
secondo gli atti programmatori regionali;
     l)  ogni  altro  intervento,  ritenuto  utile   anche   per   le
diversificate esigenze, previsto dal piano di indirizzo.