Art. 6. Borse di studio 1. La borsa di studio e' attribuita mediante pubblico concorso agli studenti in possesso dei requisiti di merito e di reddito stabiliti ai sensi del successivo art. 14. La borsa di studio puo' essere concessa limitatamente al conseguimento del primo diploma di laurea o del primo diploma universitario. Coloro che abbiano conseguito un diploma universitario possono ottenere la borsa di stu- dio per il conseguimento di una laurea fatta eccezione per gli anni di corso corrispondenti a quelli per i quali ne abbiano gia' eventualmente in precedenza beneficiato. 2. L'ammontare annuale complessivo della borsa di studio e' stabilito dal piano di indirizzo. Agli. studenti vincitori di borsa di studio non fuori sede viene detratta la somma corrispondente alla tariffa stabilita dall'azienda per l'uso dell'alloggio nelle residenze pubbliche. 3. La borsa di studio non puo' essere cumulata con altre borse di studio a qualsiasi titolo attribuite con l'eccezione di quanto previsto all'art. 7, lett. d), legge 2 dicembre 1991, n. 390. 4. Il piano di indirizzo stabilisce i criteri per la determinazione del numero di borse di studio da mettere a concorso presso ogni sede universitaria ai sensi dell'art. 8 della legge n. 390/91. A partire dal secondo anno di corso regolare le borse di stu- dio vengono ripartite per corso di diploma e di laurea secondo i criteri a tal fine stabiliti dal piano di indirizzo.