Art. 6.
                           Borse di studio
 
   1.  La  borsa  di  studio e' attribuita mediante pubblico concorso
agli studenti in possesso  dei  requisiti  di  merito  e  di  reddito
stabiliti  ai  sensi  del successivo art. 14. La borsa di studio puo'
essere concessa limitatamente al conseguimento del primo  diploma  di
laurea   o  del  primo  diploma  universitario.  Coloro  che  abbiano
conseguito un diploma universitario possono ottenere la borsa di stu-
dio per il conseguimento di una laurea fatta eccezione per  gli  anni
di  corso  corrispondenti  a  quelli  per  i  quali  ne  abbiano gia'
eventualmente in precedenza beneficiato.
   2. L'ammontare  annuale  complessivo  della  borsa  di  studio  e'
stabilito  dal  piano di indirizzo. Agli. studenti vincitori di borsa
di studio non fuori sede viene detratta la somma corrispondente  alla
tariffa   stabilita   dall'azienda   per  l'uso  dell'alloggio  nelle
residenze pubbliche.
   3. La borsa di studio non puo' essere cumulata con altre borse  di
studio  a  qualsiasi  titolo  attribuite  con  l'eccezione  di quanto
previsto all'art. 7, lett. d), legge 2 dicembre 1991, n. 390.
   4.  Il  piano  di  indirizzo   stabilisce   i   criteri   per   la
determinazione  del  numero  di borse di studio da mettere a concorso
presso ogni sede universitaria ai sensi dell'art. 8  della  legge  n.
390/91. A partire dal secondo anno di corso regolare le borse di stu-
dio  vengono  ripartite  per  corso  di diploma e di laurea secondo i
criteri a tal fine stabiliti dal piano di indirizzo.