Art. 7.
                          Prestito d'onore
 
   1. Il prestito d'onore  e'  attribuito,  mediante  concorso,  agli
studenti  in possesso dei prefissati criteri di merito e di reddito e
secondo le modalita' stabilite dall'art. 16 della  legge  2  dicembre
1991, n. 390 e relativi adempimenti.
   2.  I criteri, i requisiti e l'ammontare del prestito d'onore sono
determinati dal piano di indirizzo.
   3. Le procedure per la concessione delle garanzie sussidiarie e le
modalita' di concessione dei prestiti d'onore sono  disciplinate  con
appositi atti della regione.