Art. 7. Prestito d'onore 1. Il prestito d'onore e' attribuito, mediante concorso, agli studenti in possesso dei prefissati criteri di merito e di reddito e secondo le modalita' stabilite dall'art. 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 e relativi adempimenti. 2. I criteri, i requisiti e l'ammontare del prestito d'onore sono determinati dal piano di indirizzo. 3. Le procedure per la concessione delle garanzie sussidiarie e le modalita' di concessione dei prestiti d'onore sono disciplinate con appositi atti della regione.