Art. 8.
                         Servizio abitativo
 
   1. Il servizio abitativo ricomprende tutti gli interventi volti ad
agevolare la frequenza agli studi degli studenti fuori-sede, iscritti
alle   universita'   toscane,  mediante  rilevazione  della  domanda,
l'informazione  sulle  disponibilita'  di  alloggio,  la  ricerca   e
l'offerta dell'alloggio. Per gli studenti non assegnatari di alloggio
ai  sensi  del  successivo quarto comma, il servizio assicura altresi
l'informazione e l'assistenza legale per i contratti di locazione, di
esercizio di affittacamere o di altri ad essi assimilabili.
   2.  Per  studente  fuori  sede si intende lo studente residente in
comune diverso da quello sede dell'universita' frequentata, con tempi
di  percorrenza  tra  detti  comuni,  mediante  mezzi   pubblici   di
trasporto, superiori ad un'ora.
   3.  L'alloggio  puo'  essere  situato  in  immobili  di proprieta'
dell'azienda o ad essa trasferiti  a  tal  fine  in  comodato  d'uso,
nonche'  in  immobili  di  proprieta'  di  altri  soggetti pubblici o
privati, a disposizione dell'azienda previa convenzione  stipulata  a
qualsiasi titolo con i proprietari stessi.
   4. Gli alloggi di cui al precedente terzo comma vengono assegnati,
con  specifico  provvedimento,  agli  studenti  iscritti non oltre il
secondo  anno  fuori  corso,  a  seguito  di  apposito  concorso   da
effettuarsi  secondo  i  criteri,  ivi  compresi quelli relativi alla
determinazione delle tariffe, e le modalita' indicati  dal  piano  di
indirizzo  di  cui all'art. 28, e da concludersi con la pubblicazione
delle graduatorie entro il termine utile per garantire  ai  vincitori
la  frequenza agli studi, comunque entro la data a tal fine stabilita
dall'azienda in accordo con l'universita'. A tal fine il numero degli
alloggi a concorso deve essere  precisato  annualmente  nel  relativo
bando.
   5.  L'assegnazione  degli  alloggi e' disposta prioritariamente ai
borsisti fuori sede che abbiano presentato domanda di  partecipazione
al concorso relativo agli alloggi stessi.
   6. Il piano di indirizzo puo' disporre che gli studenti fuori sede
iscritti  al  primo  ed  al  secondo  anno di corso siano obbligati a
presentare, all'atto della domanda di borsa di studio, anche  domanda
di  alloggio.  In  caso  di  mancata  presentazione  della domanda di
alloggio, se vincitori di borsa di studio, dall'ammontare complessivo
della stessa verra' detratta la  somma  corrispondente  alla  tariffa
stabilita dall'azienda per l'uso dell'alloggio.
   7.  Nelle residenze di proprieta' o in comodato d'uso all'azienda,
agli studenti sono forniti, oltre ai servizi logistici,  anche  spazi
comuni destinati alla lettura, allo studio e alla ricreazione.
   8.  Il  servizio  abitativo  nei  periodi  di  tempo  libero dalle
attivita' accademiche e' a disposizione  dell'azienda  per  i  propri
fini istituzionali e per quelli dell'universita'.
   9.  L'utilizzazione  delle  strutture abitative e' disciplinata da
apposito regolamento che, tra l'altro, definisce  gli  obblighi  e  i
diritti degli studenti alloggiati.