Art. 8. Servizio abitativo 1. Il servizio abitativo ricomprende tutti gli interventi volti ad agevolare la frequenza agli studi degli studenti fuori-sede, iscritti alle universita' toscane, mediante rilevazione della domanda, l'informazione sulle disponibilita' di alloggio, la ricerca e l'offerta dell'alloggio. Per gli studenti non assegnatari di alloggio ai sensi del successivo quarto comma, il servizio assicura altresi l'informazione e l'assistenza legale per i contratti di locazione, di esercizio di affittacamere o di altri ad essi assimilabili. 2. Per studente fuori sede si intende lo studente residente in comune diverso da quello sede dell'universita' frequentata, con tempi di percorrenza tra detti comuni, mediante mezzi pubblici di trasporto, superiori ad un'ora. 3. L'alloggio puo' essere situato in immobili di proprieta' dell'azienda o ad essa trasferiti a tal fine in comodato d'uso, nonche' in immobili di proprieta' di altri soggetti pubblici o privati, a disposizione dell'azienda previa convenzione stipulata a qualsiasi titolo con i proprietari stessi. 4. Gli alloggi di cui al precedente terzo comma vengono assegnati, con specifico provvedimento, agli studenti iscritti non oltre il secondo anno fuori corso, a seguito di apposito concorso da effettuarsi secondo i criteri, ivi compresi quelli relativi alla determinazione delle tariffe, e le modalita' indicati dal piano di indirizzo di cui all'art. 28, e da concludersi con la pubblicazione delle graduatorie entro il termine utile per garantire ai vincitori la frequenza agli studi, comunque entro la data a tal fine stabilita dall'azienda in accordo con l'universita'. A tal fine il numero degli alloggi a concorso deve essere precisato annualmente nel relativo bando. 5. L'assegnazione degli alloggi e' disposta prioritariamente ai borsisti fuori sede che abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso relativo agli alloggi stessi. 6. Il piano di indirizzo puo' disporre che gli studenti fuori sede iscritti al primo ed al secondo anno di corso siano obbligati a presentare, all'atto della domanda di borsa di studio, anche domanda di alloggio. In caso di mancata presentazione della domanda di alloggio, se vincitori di borsa di studio, dall'ammontare complessivo della stessa verra' detratta la somma corrispondente alla tariffa stabilita dall'azienda per l'uso dell'alloggio. 7. Nelle residenze di proprieta' o in comodato d'uso all'azienda, agli studenti sono forniti, oltre ai servizi logistici, anche spazi comuni destinati alla lettura, allo studio e alla ricreazione. 8. Il servizio abitativo nei periodi di tempo libero dalle attivita' accademiche e' a disposizione dell'azienda per i propri fini istituzionali e per quelli dell'universita'. 9. L'utilizzazione delle strutture abitative e' disciplinata da apposito regolamento che, tra l'altro, definisce gli obblighi e i diritti degli studenti alloggiati.