Art. 9.
                        Servizio ristorazione
 
   1. Il servizio ristorazione deve essere organizzato in modo che:
     a) si realizzi una razionale diffusione delle strutture rispetto
alle  sedi  universitarie e in riferimento alle esigenze e agli orari
delle attivita' didattiche e di studio;
     b)  risulti  flessibile  e  modulato  nella  tipologia  e  nella
composizione  rispetto  alle  mutevoli e diversificate esigenze della
domanda;
     c)  sia  garantito  il massimo di economicita' nell'utilizzo dei
locali, degli impianti e del personale rispetto alla domanda.
   2.  Al  servizio  possono  accedere  gli  studenti  iscritti  alle
universita'   toscane   e   gli   studenti   di   altre   universita'
temporaneamente presenti per motivi di studio, previa  autorizzazione
del direttore dell'azienda.
   3.   L'accesso   al   servizio  ristorazione  da  parte  di  altri
interessati,  ivi  compreso  il  personale  dell'universita'  nonche'
quello  dipendente  da  enti  pubblici  e  privati,  puo' aver luogo,
purche'  senza  oneri  a  carico  delle  aziende,  mediante  apposita
convenzione e fatta comunque salva la funzionalita' del servizio.
   4.   Gli   studenti  di  cui  al  2  comma  accedono  al  servizio
ristorazione a tariffe differenziate stabilite dalle aziende  secondo
gli   indirizzi   del   Piano   di   indirizzo,  tenuto  conto  anche
dell'andamento della spesa nel corso dell'anno con  riferimento  allo
stanziamento   del   bilancio   di  previsione  per  il  servizio  di
ristorazione.