Art. 9. Servizio ristorazione 1. Il servizio ristorazione deve essere organizzato in modo che: a) si realizzi una razionale diffusione delle strutture rispetto alle sedi universitarie e in riferimento alle esigenze e agli orari delle attivita' didattiche e di studio; b) risulti flessibile e modulato nella tipologia e nella composizione rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della domanda; c) sia garantito il massimo di economicita' nell'utilizzo dei locali, degli impianti e del personale rispetto alla domanda. 2. Al servizio possono accedere gli studenti iscritti alle universita' toscane e gli studenti di altre universita' temporaneamente presenti per motivi di studio, previa autorizzazione del direttore dell'azienda. 3. L'accesso al servizio ristorazione da parte di altri interessati, ivi compreso il personale dell'universita' nonche' quello dipendente da enti pubblici e privati, puo' aver luogo, purche' senza oneri a carico delle aziende, mediante apposita convenzione e fatta comunque salva la funzionalita' del servizio. 4. Gli studenti di cui al 2 comma accedono al servizio ristorazione a tariffe differenziate stabilite dalle aziende secondo gli indirizzi del Piano di indirizzo, tenuto conto anche dell'andamento della spesa nel corso dell'anno con riferimento allo stanziamento del bilancio di previsione per il servizio di ristorazione.