Art. 13.
                          C o n t r o l l i
 
   1. Dalla data di presentazione del progetto e per  i  cinque  anni
successivi   all'approvazione  dello  stesso,  la  Giunta  Regionale,
attraverso  l'Assessorato   competente   per   materia,   effettuera'
controlli   in   merito   all'attuazione   dell'iniziativa,   nonche'
sull'esistenza   dei   requisti   previsti   quale   condizione   per
l'ottenimento dei benefici.
   2.  Per  tali controlli la Regione si avvarra' anche del Nucleo di
cui all'art. 7 della presente legge.
   3. Per i progetti comprensivi di immobili, la durata del controllo
e' elevata ad anni dieci.