Art. 14. Revoca dei contributi 1. Il venir meno ad uno qualsiasi degli obblighi fissati nella presente legge a carico dei soggetti beneficiari, e' causa di revoca delle agevolazioni con l'obbligo alla restituzione delle somme incassate, oltre agli interessi calcolati al tasso di riferimento di cui all'art. 64 del T.U. 6 marzo 1978, n. 218, maggiorato di tre punti. 2. Il provvedimento di revoca e' adottato dalla Giunta Regionale su proposta del Nucleo di cui all'art. 7 della presente legge.