Art. 14.
                        Revoca dei contributi
 
   1. Il venir meno ad uno qualsiasi  degli  obblighi  fissati  nella
presente  legge a carico dei soggetti beneficiari, e' causa di revoca
delle  agevolazioni  con  l'obbligo  alla  restituzione  delle  somme
incassate,  oltre agli interessi calcolati al tasso di riferimento di
cui all'art. 64 del T.U. 6 marzo 1978,  n.  218,  maggiorato  di  tre
punti.
   2.  Il  provvedimento di revoca e' adottato dalla Giunta Regionale
su proposta del Nucleo di cui all'art. 7 della presente legge.