Art. 17.
                      Seconda norma finanziaria
 
   1. Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  della  presente  legge
valutati  per  l'anno  finanziario 1993 in lire 15 miliardi, si fara'
fronte con lo stanziamento  di  cui  al  cap.  4170  sullo  stato  di
previsione  di  spesa  di  nuova  istituzione,  con  la denominazione
"interventi regionali per incentivi a sostegno  di  nuove  iniziative
imprenditoriali  e  produttive  in favore dell'occupazione", mediante
prelievo  dell'occorrente  somma  sul  Cap.  1040  dello   stato   di
previsione  della  spesa per l'anno finanziario 1993 che si riduce di
pari importo.
   2. Per  gli  anni  successivi  si  provvedera'  con  gli  appositi
stanziamenti di bilancio.