Art. 17. Seconda norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge valutati per l'anno finanziario 1993 in lire 15 miliardi, si fara' fronte con lo stanziamento di cui al cap. 4170 sullo stato di previsione di spesa di nuova istituzione, con la denominazione "interventi regionali per incentivi a sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e produttive in favore dell'occupazione", mediante prelievo dell'occorrente somma sul Cap. 1040 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1993 che si riduce di pari importo. 2. Per gli anni successivi si provvedera' con gli appositi stanziamenti di bilancio.