Art. 3.
                 Requisiti dei soggetti beneficiari
 
   1. Ai fini  delle  concessioni  delle  agevolazioni  di  cui  alla
presente  legge  le  cooperative  devono essere iscritte nel registro
prefettizio a norma dell'art. 13 D.L. n. 1577 del 14 dicembre 1947  e
successive  modificazioni  ed  integrazioni e le socita' registrate a
norma di legge.
   2.  Le  imprese  devono  avere  la  sede  legale  ed  operare  nel
territorio della Regione Campania.
   3.  Il  trasferimento  di  quote societarie o di partecipazione e'
consentita esclusivamente nei seguenti casi:
     a) per successione ereditaria;
     b) per cessione a titolo oneroso o gratuito a persone fisiche in
possesso dei requisiti previsti dall'art. 2;
     c) per cessione, a  qualsiasi  titolo,  a  persone  fisiche  e/o
giuridiche, a condizione che siano trascorsi almeno 5 anni dalla data
di  notifica  dell'approvazione del progetto, elevati a 10 anni se le
agevolazioni comprendono investimenti per costruzioni di  immobili  o
acquisto terreni.
   4. E' fatto divieto ai soci di appartenere ad altre societa' o co-
operative,  che usufruiscano delle stesse agevolazioni della presente
legge.
   5. Per le imprese artigiane  l'iscrizione  all'apposito  albo  non
costituisce  pre-condizione  per  la delibera di concessione, ma solo
per il decreto di liquidazione.