Art. 3. Requisiti dei soggetti beneficiari 1. Ai fini delle concessioni delle agevolazioni di cui alla presente legge le cooperative devono essere iscritte nel registro prefettizio a norma dell'art. 13 D.L. n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni e le socita' registrate a norma di legge. 2. Le imprese devono avere la sede legale ed operare nel territorio della Regione Campania. 3. Il trasferimento di quote societarie o di partecipazione e' consentita esclusivamente nei seguenti casi: a) per successione ereditaria; b) per cessione a titolo oneroso o gratuito a persone fisiche in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2; c) per cessione, a qualsiasi titolo, a persone fisiche e/o giuridiche, a condizione che siano trascorsi almeno 5 anni dalla data di notifica dell'approvazione del progetto, elevati a 10 anni se le agevolazioni comprendono investimenti per costruzioni di immobili o acquisto terreni. 4. E' fatto divieto ai soci di appartenere ad altre societa' o co- operative, che usufruiscano delle stesse agevolazioni della presente legge. 5. Per le imprese artigiane l'iscrizione all'apposito albo non costituisce pre-condizione per la delibera di concessione, ma solo per il decreto di liquidazione.