Art. 8.
               Modalita' di erogazione del contributo
 
   1.  Il provvedimento adottato dalla Giunta Regionale e' comunicato
al soggetto interessato entro trenta giorni  dalla  emanazione  della
delibera esecutiva.
   2.  Il  contributo,  verificata  la sussistenza di quanto previsto
all'art. 5 sulla posizione dei soci, verra' erogato con  le  seguenti
modalita':
   A)   anticipazione   del  15%  del  contributo  accordato,  previa
presentazione dei seguenti documenti:
    1) atto  d'impegno,  da  parte  dei  legali  rapresentanti  della
iniziativa  progettuale,  alla  restituzione  della  somma in caso di
revoca del contributo;
    2) atto notorio attestante che e' in corso  di  realizzazione  il
progetto;  ai  fini della disponibilita' dell'immobile nel quale deve
essere svolta l'attivita':
    3) per i locali in locazione, impegno, con firma autenticata, del
proprietario dell'immobile alla stipula  del  relativo  contratto  di
durata decennale;
    4)   per   locali   di  nuova  costruzione,  impegno,  con  firma
autenticata, del proprietario del fondo  alla  stipula  dell'atto  di
compravendita e certificazione comunale di destinazione urbanistica.
   L'anticipazione  e'  elevata  al  30%  se il soggetto presenta una
polizza fideiussoria bancaria o assicurativa di garanzia.
   B)  stato  di  avanzamento,  in  misura  tale  da   non   superare
complessivamente,   sommato   all'anticipo   l'80%   del   contributo
accordato, previa presentazione della seguente documentazione:
    1) dichiarazione di inizio attivita';
    2) perizia tecnica giurata che attesti che e' stata realizzata la
percentuale  di  investimento  per  cui  e'  richiesto  lo  stato  di
avanzamento;
    3) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
    4)  atto  di  impegno,  da parte dei legali rappresentanti: della
iniziativa progettuale, alla restituzione  della  somma  in  caso  di
revoca del contributo;
    5)  certificato di vigenza, rilasciato dalla sezione fallimentare
del Tribuanle;
    6) documentazione di spesa pari alla cifra richiesta per lo stato
di avanzamento;
    7) in caso di locazione  di  immobili,  copia  del  contratto  di
durata decennale;
    8)  in  caso di nuova costruzione, copia del titolo di proprieta'
dell'area su cui insiste l'immobile e concessione ad aedificandum.
   C) saldo finale, su richiesta del soggetto beneficiario, corredato
dalla seguente documentazione:
    1) certifiato di agibilita' e di collaudo;
    2) relazione finale del Nucleo di cui all'art. 7.
   3. La erogazione delle anticipazioni e del saldo avverra' con atto
deliberativo  della  Giunta Regionale sulla base delle risultanze dei
controlli  effettuati  dal  Nucleo  di  cui  all'art.  7   e   previa
presentazione  del  certificato  antimafia,  ai  sensi della legge n.
55/90 e successive modificazioni ed integrazioni.