Art. 9. F i n a n z i a m e n t i 1. La Giunta Regionale e' autorizzata a stipulare apposita convenzione con istituti di credito per il finanziamneto del 30% della spesa ammessa alla agevolazione, in favore dei soggetti di cui al precedente art. 3. 2. La Regione Campania si assume l'onere della differenza tra il tasso di interesse ufficiale di riferimento e quello agevolato indicato all'art. 4 della presente legge. 3. All'Istituto di Credito scelto dal soggetto interessato tra quelli convenzionati con l'Ente Regione, deve essere trasmessa dalla Giunta Regionale la delibera di concessione. 4. L'Istituto di credito, sulla base di tali atti ed eventuali propri accertamenti, e' autorizzato a concedere il finanziamento nella misura indicata nella delibera regionale. 5. Stipulato il contratto, l'Istituto di credito, provvede a trasmettere copia all'Ente Regionale per gli adempimenti connessi alla convenzione.